Pavimentazioni industriali in calcestruzzo e responsabilità

Categoria: Approfondimenti, esempi applicativi e opportunità
Data: 22/05/2015

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, i pavimenti in calcestruzzo ad uso industriale e le responsabilità dei diversi "attori"

Pavimentazioni industriali in calcestruzzo & responsabilità 

01.0 – Premessa

Il pavimento industriale in calcestruzzo è spesso stato considerato come un’opera di mera finitura e, come tale, esente dalla necessità di una specifica progettazione.
Il malinteso, suffragato spesso dall’errata “classificazione” del pavimento industriale in calcestruzzo, fra le strutture “non armate”, dalla considerevole e spesso sollecitata rapidità esecutiva, ne ha determinato la “collocazione” in un’area grigia ed indefinita di immeritata sottovalutazione tecnica ed economica.

Non sono, o meglio, non erano rari, gli esempi di edifici industriali accuratamente progettati e definiti, in ogni dettaglio, che vedevano escluso dall’attività “pensante”, il pavimento industriale in calcestruzzo, considerato, trattato e costruito con l’approssimazione riservata ad una pseudo-area, a sé stante, privata di qualsiasi relazione con le specifiche attività dell’edificio industriale.
In realtà, il pavimento industriale in calcestruzzo è, a tutti gli effetti, il punto focale delle attività che caratterizzano un centro industriale o commerciale, e può rappresentare, sia una fonte di reddito indotto dalle attività stesse, che un pericoloso “tallone di Achille”, generatore di problemi e contestazioni.
Una pavimentazione “difettosa” o funzionalmente inadeguata, rispetto ai parametri di esercizio, può diventare infatti, un serio pregiudizio per lo svolgimento della produzione, per la movimentazione delle merci, per la stabilità e la sicurezza dei sistemi di stoccaggio, per il mantenimento di uno stato di pulizia adeguato, per la sicurezza degli operatori e così via.

 

La recente emanazione di Norme e regole Tecniche, specifiche e particolareggiate, ha modificato profondamente la situazione descritta conferendo anche alle “Pavimentazioni Industriali in calcestruzzo) la corretta valenza strutturale e, in qualche misura, ridisegnando una “immagine” più coerente con la realtà.

In altre parole, la “Cenerentola" pavimento di calcestruzzo ad uso industriale è stata accolta nel castello del principe.

02.0 – Un mondo è cambiato

Il pavimento industriale in calcestruzzo è stato, per lungo tempo, un’area dai confini indefiniti, pa-ragonabile al “Principio di indeterminazione di Heisenberg” della meccanica quantistica. Questa affermazione, chiaramente paradossale, si basa sul fatto che, mentre nel principio citato, Heisenberg definiva i limiti della conoscenza, o determinazione dei valori che, grandezze fisiche coniugate, assumono contemporaneamente in un sistema fisico, nello scenario delle pavimentazioni l’indeterminatezza atteneva la responsabilità degli eventi che avevano determinato un qualsiasi problema ed un insuccesso.

Nella maggior parte dei casi infatti, la trasmissione delle responsabilità rimbalzava avanti ed indietro fra i differenti attori, con una velocità da far impallidire la “banda larga”.

03.0 – Come è cambiato

L’avvento di due documenti fondamentali: la Norma UNI 11146, nel 2005 e delle Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni, integrate nel Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008, con il successivo  aggiornamento datato 2014, ha radicalmente modificato lo scenario delle pavimentazioni industriali in calcestruzzo.


I documenti citati, entrambi con valenza cogente, non solo conferiscono alla pavimentazione di calcestruzzo ad uso industriale l’importanze che merita e meritava ma individuano obblighi e responsabilità altrimenti del tutto indefinite. 

03.1 – La Norma UNI 11146:2005

la Norma UNI 11146 –“Pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale: criteri per la progettazione, la costruzione ed il collaudo”, pubblicata dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, definisce in modo dettagliato, le regole da utilizzare per la progettazione, la costruzione ed il collaudo dei pa-vimenti di calcestruzzo ad uso industriale, individuandone la morfologia funzionale in una piastra di calcestruzzo con specifica armatura strutturale, necessaria a contenere e/o ad evitare stati coattivi di fessurazione, ed eventuali specifici trattamenti superficiali, necessari per resistere a “carichi dinamici”, intesi come consumo da attriti volventi e radenti.

 

03.2 – Il Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008 (NTC)

Il D.M. 14 Gennaio 2008 richiama espressamente la Norma UNI 1114, rendendola “obbligatoria”, riconosce l’importanza tecnica ed economica del “Pavimento di calcestruzzo di uso industriale”, ne stabilisce la valenza strutturale, a lungo sottovalutata e/o ignorata.

Definisce l’ambito di responsabilità dei diversi operatori nella “filiera” delle costruzioni in C.A. e C.A.P., identificabili nel committente (CO), nel progettista (PR), nel direttore lavori (DL), nell’impresa di costruzioni (IM), nell’eventuale esecutore dell’opera (ES), ove non coincidente con l’impresa di costruzioni, nonché, seppure indirettamente, nel fornitore di calcestruzzo (FC).

  

Gli aspetti inerenti la definizione delle responsabilità sono dettagliati nel paragrafo 04. Si osserva comunque che il processo decisionale e prescrittivo, “imposto” dalle recenti Norme e Regole, ne delinea le implicazioni. A titolo di esempio, Il capitolo 11, delle Norme Tecniche per le Costruzioni, stabilisce che tutti i “materiali e prodotti per uso strutturale”, prima di essere impiegati debbano essere qualificati dal produttore ed accettati dal Direttore Lavori.
     

03.3 – Ulteriori aspetti rilevanti delle NTC

Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni introducono numerosi aspetti innovativi in grado di definire compiutamente l’opera da realizzare, anche in termini di durabilità e vita utile, degradabilità ammessa,  accettazione formalmente certificata dei “materiali strutturali, ecc.

La comparsa di elementi prescrittivi inerenti i magisteri di cura e stagionatura umida (curing) è di  importanza significativa poiché rappresenta il riconoscimento ufficiale di un aspetto tanto trascurato quanto fondamentale. I provvedimenti di cura e stagionatura non sono più un “optional” ma entrano, a pieno titolo, nel processo di costruzione.

03.4 – Nuove Norme e calcestruzzo

In coerenza con i nuovi assunti normativi il progettista del pavimento deve prescrivere il calce-struzzo (A), facendo espresso riferimento alle norme UNI EN 206-1 ed UNI 8981 (durabilità), precisando la CLASSE di RESISTENZA, in funzione del calcolo progettuale e della CLASSE di ESPOSIZIONE, la CLASSE di CONSISTENZA, la DIMENSIONE MASSIMA dell’AGGREGATO, in coerenza con UNI EN 12620. L’elaborato deve altresì prevedere le procedure di cura e stagionatura per il calcestruzzo in opera.

 

Fermo restando quanto accennato, il calcestruzzo per la pavimentazione potrà essere progettato anche con CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO (FRC: FIBER REINFORCED CONCRETE).

03.5 – Durabilità e “vita utile”


Il DM 14 Gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, ridefinendo le normative atti-nenti le costruzioni civili ed industriali in calcestruzzo e classificando le pavimentazioni industriali di calcestruzzo come strutture soggette a calcolo statico, introduce il parametro della “conserva-zione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e della struttura”.
Questo parametro, definibile come “vita utile” o “durabilità”, deve essere “prescritto” attraverso l’indicazione del calcestruzzo da impiegare, dell’eventuale “copriferro minimo” e delle regole di maturazione che dovranno essere osservate.

04.0 –RESPONSABILITA’ DEFINITE

Il Capitolo XI delle “nuove” Norme Tecniche per le Costruzioni regolamenta il coinvolgimento e le responsabilità delle differenti figure professionali che operano nel complesso ed articolato “sistema” dei cantieri edili, identificandole sia in termini “funzionali” che di oggettiva responsabilità.
Il controllo delle responsabilità di ciascun operatore è sufficientemente agevole poiché le eventuali inadempienze possono essere individuate, quasi automaticamente, attraverso la verifica delle specifiche documentazioni inerenti l’attività prescrittiva o decisionale dei differenti “pavimentattori”. Si osserva che la mancanza di un determinato documento può già costituire un elemento di inadempienza, verificabile peraltro, anche attraverso controlli incrociati con gli altri operatori della filiera pavimento. A solo titolo di esempio, le NTC in questione prescrivono che tutti i materiali ed i prodotti per uso strutturale (ed il calcestruzzo ne è parte), debbano essere accettati dal Direttore Lavori, previo esame delle documentazioni di identificazione e qualificazione esibiti dal produtto-re.  Eventuali criticità ascrivibili ai materiali possono essere quindi facilmente ricondotte a due operatori ben definiti.


 
Il COMMITTENTE deve individuare figure professionali di fiducia alle quali affidare la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere.

 

Il PROGETTISTA deve progettare l’opera, dimensionandola e verificandola (agli Stati Limite di Esercizio e Ultimi, ecc.), predisponendo la relazione di calcolo riportante, in modo chiaro ed esaurien-te, le modalità di calcolo adottate ed eseguite. Deve accertare la portanza del sottofondo e/o dei supporti. Deve definire ed indicare le caratteristiche e le qualità dei materiali che dovranno essere impiegati, precisando la “vita utile” prescritta l’opera (anche per quanto concerne la pavimenta-zione. Deve prescrivere il calcestruzzo da utilizzare in coerenza con le norme UNI EN 206-1 e UNI 8981 e con quanto previsto nel paragrafo 11.2.1 delle NTC, specificando in particolare, la Classe di Resistenza Rck, la Classe di consistenza e lavorabilità, in funzione dei sistemi previsti per la messa in opera, la Classe di Esposizione, il Diametro Massimo dell’aggregato, in conformità con il copriferro. Le modalità di maturazione dei getti ivi compresi i magisteri di cura e stagionatura umida delle superfici fresche di calcestruzzo.

 

Il DIRETTORE LAVORI ha la responsabilità di garantire l’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, del controllo di qualità dei materiali impiegato e della costante verifica di risponden-za dell’opera al progetto. In particolare, il direttore lavori deve verificare la corrispondenza della portanza del sottofondo e/o dei supporti agli assunti progettuali, deve accertare preliminarmente che il calcestruzzo prodotto o fornito, così come previsto nel paragrafo 11.2.8 delle NTC, sia conforme ai disposti delle norme UNI EN 206-1 e UNI 8981, deve accertare che l’eventuale fornitore del calcestruzzo sia in possesso delle certificazioni previste nei protocolli FPC (Factory Process Control) o di adeguata certificazione in ordine al controllo del processo produttivo. In mancanza dei certificazioni adeguate il direttore lavori deve rifiutare le forniture. 
Nel caso in cui l’impianto di produzione appartenga al costruttore (impresario) nell’ambito di uno specifico cantiere, le verifiche dovranno comprendere il Sistema di Gestione della Qualità del costruttore, predisposto in coerenza con UNI EN ISO 9001, certificato da un Organismo Autorizzato. Sempre in ordine al calcestruzzo il direttore lavori deve eseguire il controllo di accettazione in corso d’opera (paragrafo 11.2.5.3 delle NTC). Per i materiali ed i prodotti soggetti ad etichettatura CE, il direttore lavori deve richiedere ed approvare, per ogni diverso prodotto il Certificato o la Dichiarazione di Conformità alla specifica norma europea. Il direttore lavori deve altresì verificare l’osservanza delle modalità di maturazione dei getti (cura e stagionatura umida) previste proget-tualmente.   


L’IMPRESARIO (impresa esecutrice dell’opera) ha il compito e la responsabilità di realizzare l’opera in conformità con le specifiche e le prescrizioni progettuali. Deve provvedere alla corretta preparazione e gestione del cantiere, alla puntuale osservanza di tutte le prescrizioni di esecuzione, alla scelta dei materiali da utilizzare previa verifica della rispondenza degli stessi alle indicazioni contemplate nel progetto.
Per quanto attiene il calcestruzzo, l’impresa esecutrice deve assicurare e/o controllare che la messa in opera e la stagionatura avvengano correttamente ed in coerenza con le indicazioni di progetto, con l’avvertenza che l’appalto a terzi della costruzione di un particolare d’opera, per esempio il pavimento di calcestruzzo ad uso industriale, non comporta la decadenza delle responsabilità richiamate, salvo che l’appalto non le trasferisca esplicitamente.


L’ESECUTORE della pavimentazione deve realizzarla in rigorosa conformità con le prescrizioni progettuali richiedendo espressamente ed esplicitamente tutte le precisazioni eventualmente necessarie al fine di realizzare la pavimentazione stessa con l’adozione di tutte le attenzioni ed i provvedimenti che, in relazione alle “nozioni tecniche acquisite” possono evitare un esito negativo.
Fra le attenzioni ed i provvedimenti a carico dell’esecutore, sono comprese le eventuali segnalazioni formali delle difformità riscontrate e determinabili “a vista”, senza il ricorso ad analisi strumentali : supporto, quote, elementi di raccordo, giunti, Classe di Resistenza e di Consistenza (lavorabilità) del calcestruzzo ecc.


   
Il FORNITORE e/o produttore di calcestruzzo deve garantire che il calcestruzzo stesso provenga da impianti certificatamente idonei (UNI EN ISO 9001) ad una produzione di qualità costante, coeren-te con le norme UNI EN 206-1 e UNI 8981. Deve altresì garantire che gli impianti di produzione dispongano di apparecchiature adeguate e di personale esperto, in grado di valutare e correggere, ove necessario, la qualità del prodotto, assicurando, in ogni caso, una corrispondenza qualitativa con le caratteristiche espressamente richiamate nell’ordine di fornitura.
Il produttore e/o fornitore di calcestruzzo deve comunque garantire un fornitura di calcestruzzo la cui Resistenza Caratteristica (Rck), determinata su provini prelevati in corso d’opera, in presenza del direttore lavori, risulti almeno uguale a quella prescritta nel progetto e richiamata nell’ordine. 


05.0 – AZICHEM e pavimenti di calcestruzzo (ed altri)

Il programma di fornitura AZICHEM, supportato da specifiche strutture tecnologiche e di ricerca, offre una vasta gamma di prodotti ed opzioni sia per progettare, costruire  pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale che per operare “oculatamente” nelle procedure di manutenzione e riparazione. Il Servizio Tecnologico AZICHEM è inoltre consultabile per i problemi tecnici di qualsiasi tipo.

 

06.0 – Appendici

A completamento delle precedenti note si forniscono precisazioni e riferimenti in ordine ai termini contemplati, con particolare riferimento a quelli più ricorrenti nel “lessico” delle costruzioni edili. 

06.1 – Il concetto di “Regola d’arte”

La locuzione “Regola d’Arte” indica l’insieme delle tecniche considerate corrette per l’esecuzione di determinate lavorazioni e per la realizzazione di manufatti. L’Arte cui si fa riferimento nella locuzione è, generalmente, la categoria professionale cui appartiene il soggetto tenuto all’osservanza della “Regola d’Arte” stessa.
In Italia il requisito della rispondenza alla “Regola d’Arte” dell’esecuzione di una prestazione pro-fessionale è uso piuttosto frequente nel diritto privato. In mancanza di una precisa e specifica definizione normativa, la valenza giuridica della “Regola” può essere desunta da alcune norme gene-riche sul contratto (specialmente il Contratto d’appalto) e sulle obbligazioni. A livello generale, mentre l’articolo 1176, comma2 del codice civile prescrive che, Nell’adempimento delle obbliga-zioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Mentre per l’articolo 2224, il prestatore d’opera è tenuto a proce-dere all’esecuzione dell’opera”secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte”.     

06.2 – Norme tecniche

Le Norme Tecniche sono documenti con valenza di norme volontarie e, come tali, “non cogenti”, che definiscono le caratteristiche di un prodotto o di un processo, secondo lo “stato dell’arte”, tecnico e tecnologico del momento di emanazione. Sono elaborate da gruppi di lavoro composti da esperti, in rappresentanza delle parti economiche interessate, coordinati e gestiti dall’Ente nazionale di normazione (UNI). Ove citate in atti pubblici le Norme Tecniche assumono, a tutti gli effetti, valore “cogente”.

06.3 – Regole tecniche ed obbligatorietà

Le Regole Tecniche sono specifiche di natura obbligatoria: “cogente”, che definiscono le caratteristiche e/o i requisiti prestazionali di un prodotto o di un processo. La natura “obbligatoria” deriva dall’essere contenute, o citate come obbligo, in atti emanati dall’Autorità Pubblica, attraverso leggi, decreti, ecc.: la Norma UNI 11164 è pertanto una norma volontaria divenuta “cogente” attraverso la citazione nel Decreto Ministeriale “NTC” 14 Gennaio 2008 che, per natura e definizione, rappresenta un atto emanato da una Pubblica Autorità, in questo caso, il Ministero delle Infrastrutture.

06.4 – Le Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC

Le norme Tecniche per le Costruzioni definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione ed il col-laudo delle costruzioni, in ordine alle prestazioni richieste, in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso d’incendio, nonché di durabilità. Forniscono pertanto i criteri generali di sicurezza, precisano gli orientamenti obbligatori che debbono essere utilizzati nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti inerenti la sicurezza strutturale delle opere. Nella fattispecie, le Nuove Norme Tecniche per le costruzioni sono emesse ai sensi delle Leggi 05.11.71, n. 1086, 02.02.1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia, di cui al D.P.R. 06.06.2001, n. 380, nonché dell’Articolo 5, del Decreto Legge 28.05.2004, n. 136, convertito in legge con modificazioni dell’Articolo 1 della Legge 27.04.2004, n. 186 e successivi. 
 

Edoardo Mocco

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